Esenti dal pagamento della Siae i
repertori di pubblico dominio e la musica tradizionale
A
seguito delle richieste di chiarimento provenienti da diversi Comuni, l'Anci ha
posto un quesito alla Direzione Generale della Siae
in merito alla procedura legata all'utilizzo di repertori musicali non soggetti
al pagamento dei diritti d'autore, in attuazione dell'art 7 dell'accordo Anci-Siae che riguarda le
manifestazioni organizzate direttamente dai Comuni.
Si
ricorda che, anche in conseguenza delle disposizioni della legge
30/97 (art. 6 comma 4), sono libere le utilizzazioni: a) dei repertori di
"pubblico dominio"; b) delle musiche della tradizione popolare di autore anonimo; c) delle opere comunque non rientranti
tra quelle amministrate dalla Siae. In questi casi
quindi nessun compenso è dovuto per il diritto
d'autore.
Per repertorio
di "pubblico dominio" si intende il
complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di
70 anni p.m. autore (o del coautore per le opere scritte in collaborazione)
previsto dalla Legge 633/41 e successive modifiche ed integrazioni.
La Direzione Nazionale della Siae, nella sua
nota di risposta, ribadisce che, in tali casi, il
Comune organizzatore, prima della manifestazione, dovrà presentare all'Ufficio Siae competente per territorio una autocertificazione
attestante la non tutelabilità del repertorio. Tale
dichiarazione dovrà essere sempre corredata da un elenco dei brani eseguiti a da documentazione analoga, in modo da consentire le
opportune verifiche.
Una
possibile formula di autocertificazione può
dunque essere la seguente:
All’Ufficio SIAE di ....
Il sottoscritto (organizzatore) comunica che le esibizioni musicali previste
per (data del concerto) a (luogo delconcerto) in
occasione dell'iniziativa ..... si baseranno su repertori di pubblico dominio,
ovvero tradizionali di autore ignoto o comunque non soggetti a tutela SIAE.
F.to (organizzatore)
(descrizione dei repertori musicali da eseguire)
Per maggiore
chiarezza, si allega la lettera sull'argomento che la Direzione Generale
Siae ha diramato alle sue sedi periferiche.
SIAE - Direzione Generale
Sezione Musica - Ufficio Accordi
Prot. 2/1346/PS
Oggetto: Accordo Siae/Anci
A maggior chiarimento delle istruzioni operative fornite con la nota 2.782 del
13 giugno c.a., si precisa -
in merito alla possibilità prevista dall'art. 7 di sostituire il programma
musicale con una autocertificazione, che:
- In conseguenza della legge 30/97 che ha abolito il diritto demaniale ed abrogato
gli artt. 175 e 176 della L.
633/41, le utilizzazioni delle opere di pubblico dominio sono libere;
- La redazione del programa musicale può, pertanto,
essere sostituita, qualora ne venga fatta esplicita
richiesta, da una dichiarazione in fede rilasciata dai soggetti organizzatori.
L'autocertificazione deve essere presentata anticipatamente rispetto all'evento
spettacolistico e può essere prodotta soltanto nel
caso in cui il repertorio programmato preveda
l'esecuzione di composizioni interamente di pubblico dominio o non tutelate.
Tale dichiarazione dovrà essere sempre corredata da un elenco dettagliato e
fedele dei brani che saranno utilizzati o, in sostituzione, da locandine,
programmi di sala o qualsiasi altra documentazione idonea a consentire alla
SIAE di verificare la correttezza di quato segnalato.
Ove si ritenga opportuno, potranno essere disposti accertamenti per riscontrare
la rispondenza tra il repertorio eseguito e quello dichiarato.