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Unione per lo sviluppo, la valorizzazione e l'affermazione delle Autonomie Locali del Lazio
Si è costituita la Confederazione delle Autonomie Locali del Lazio denominata CORALL avente come obiettivi generali innanzitutto la riforma federalista dello Stato e secondariamente l'edizione di un soggetto unitario che, nel pieno rispetto dell'autonomia delle associazioni confederate, sia in grado di rappresentare la realtà delle Autonomie Locali nelle loro diverse articolazioni.
statuto

art. 1 - costituzione, Denominazione, sede

  1. E' costituita l'associazione fra le associazioni Regionali di ANCI Lazio – URPL –UNCEM Lazio – Lega delle Autonomie Locali del Lazio, si costituiscono in Confederazione regionale delle autonomie locali del Lazio (CORALL) con sede in Roma , Via dei Prefetti , presso la sede dell'ANCI Lazio.

art. 2 - Scopi e compiti

  1. Il CORALL ha come obiettivi generali:
    • La riforma federalista dello Stato per costruire uno Stato delle Regioni e delle Autonomie Locali
    • La costituzione di un soggetto unitario, per la rappresentanza degli Enti Locali e delle loro diverse articolazioni nel rispetto della autonomia di ogni singola Associazione
  2. Il CORALL si impegna a promuovere:
    • La costituzione di un sistema regionale delle autonomie locali, fondato sull'autogoverno degli Enti Locali, sugli accordi e le collaborazioni tra i diversi livelli di Governo, che diventi interlocutore primario delle diverse espressioni della società civile e delle istituzioni regionali, che promuova la sperimentazione e la diffusione dell'innovazione negli enti locali.
    • La partecipazione attiva delle autonomie nella costruzione del nuovo Statuto Regionale anche al fine della istituzione del Consiglio regionale anche al fine della istituzione del Consiglio Regionale delle autonomie, per assicurare agli Enti Locali reale presenza e partecipazione alle scelte ed agli interventi della Regione.
  3. L'iniziativa politica e di rappresentanza unitaria del CORALL si articola nei seguenti obiettivi:
    • Uno stato delle Regioni e delle Autonomie, con certezze di funzioni e di risorse per ciascun livello dell'ordinamento statuale, basato sul principio della sussidiarietà dell'autogoverno e del federalismo cooperativo e solidale;
    • L'autonomia finanziaria e impositiva degli Enti Locali, fondata sul principio del federalismo fiscale, su un nuovo sistema di entrate tributarie basato, oltre che sulla esclusività di determinati cespiti su forme di compartecipazione al gettito di importanti tributi, che consenta ai cittadini di valutare il livello di entrate sulla base degli obiettivi di spesa definiti e di conoscere con chiarezza a quale livello istituzionale sono destinati i diversi prelievi fiscali;
    • Nuove regole di governo del territorio e dell'ambiente per coniugare modernità, innovazione e sviluppo con rispetto delle risorse naturali;
    • La riforma dello stato sociale, attraverso la definizione di nuove forme di erogazione dei servizi sociali e sanitari , finalizzate ad assicurare pari opportunità di vita ai cittadini;
    • La costituzione, in accordo con la Regione, di uno "sportello" che consenta alle autonomie Locali della regione di incrementare i rapporti con l'Europa, di accedere in tempo reale alle informazioni e di usufruire di collegamenti e servizi nell'interesse delle comunità amministrate;
    • Una nuova politica per i servizi pubblici locali, mirata all'efficienza ed alla qualità del servizio, alla valorizzazione del lavoro e alla compatibilità ambientale, da realizzare sempre più attraverso la distinzione tra funzioni di governo, di indirizzo e di gestione;
    • Autority di controllo che dovranno garantire il rispetto delle condizioni pattuite tra enti concedenti ed enti gestori, a salvaguardia dei cittadini utenti.

art. 3 - soci

  1. I soci fondatori possono ammettere nuovi soci che condividono le finalità del presente statuto.
    L'ammissione di nuovi soci è deliberata all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza.

art. 4 - organi

  1. Sono Organi del CORALL:
    1. Ufficio di Presidenza
    2. Presidente
    3. Segretario

art. 5 - ufficio di presidenza

  1. L'ufficio di presidenza è costituito , per ogni associazione aderente al CORALL, dal Presidente e da due rappresentanti.
  2. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di definire gli obiettivi politici, le iniziative e le risorse necessarie per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, e di approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Confederazione.
  3. L'Ufficio di Presidenza nomina altresì il Collegio dei revisori contabili e si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

art. 6 - il presidente

  1. La carica di Presidente è assunta dal Presidente di una delle associazioni fondatrici della Confederazione secondo il criterio della rotazione annuale.

art. 7 - il segretario

  1. Assume funzione di Segretario il segretario, o figura corrispondente, dell'associazione che esprime il Presidente.
  2. Il Segretario cura l'attuazione delle decisioni adottate dall'ufficio di Presidenza ed assume tutti gli atti a ciò necessari.
  3. Il Segretario svolge le funzioni di segretario delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

art. 8 - bilancio

  1. Le Associazioni conferiscono quota parte delle proprie risorse finanziarie per la costituzione del bilancio del CORALL.
  2. La determinazione degli apporti finanziari di ogni singola associazione è deliberata dall'ufficio di Presidenza all'unanimità all'inizio di ogni esercizio finanziario.
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